Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
Differimento di termini in materia di ((agevolazioni  per  l'acquisto
                     della casa di abitazione)) 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 64,  comma  3,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  in  materia  di
agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, e' differito al
31 dicembre 2023. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   all'articolo   64,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.73,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art. 64 (Misure in favore dell'acquisto  della  casa
          di abitazione ed in materia di prevenzione e  contrasto  al
          disagio giovanile). - 1. Le misure di cui all'articolo  54,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, si applicano fino al 31 dicembre 2023. 
                2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, le parole "di eta'  inferiore  ai
          trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico
          di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno  2012,  n.  92"
          sono sostituite dalle seguenti:  "che  non  hanno  compiuto
          trentasei anni di eta'.». 
                3.  Per  le  domande  presentate  a   decorrere   dal
          trentesimo giorno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto fino al 30  giugno  2023,  alle  categorie
          aventi  priorita'  per  l'accesso   al   credito   di   cui
          all'articolo 1,  comma  48,  lettera  c),  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, stabilito ai  sensi
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  non
          superiore a 40.000 euro  annui,  per  i  finanziamenti  con
          limite  di  finanziabilita',  inteso  come   rapporto   tra
          l'importo  del  finanziamento  e   il   prezzo   d'acquisto
          dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore
          all'80%, la misura massima della garanzia  concedibile  dal
          Fondo e' elevata all'80% della quota  capitale,  tempo  per
          tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per le  domande
          presentate dal 1° dicembre 2022  al  30  giugno  2023,  che
          rispettino i requisiti di priorita' e le condizioni di  cui
          al primo periodo, l'elevazione della garanzia  fino  all'80
          per cento della quota capitale, tempo per tempo  in  essere
          sui finanziamenti concessi, puo' essere riconosciuta  anche
          nei casi in  cui  il  tasso  effettivo  globale  (TEG)  sia
          superiore  al  tasso   effettivo   globale   medio   (TEGM)
          pubblicato trimestralmente dal  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7  marzo
          1996, n. 108, nella misura massima  del  differenziale,  se
          positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci
          anni   pubblicato   ufficialmente,   calcolata   nel   mese
          precedente al mese di erogazione,  e  la  media  del  tasso
          interest rate swap a dieci  anni  pubblicato  ufficialmente
          del trimestre sulla base del quale e'  stato  calcolato  il
          TEGM in vigore. Nel caso in cui  il  differenziale  risulti
          negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad  applicare
          le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM
          in vigore  e  a  darne  indicazione  secondo  le  modalita'
          stabilite nel comma 3-bis. 
                3-bis.  I  soggetti  finanziatori  sono   tenuti   ad
          indicare, in sede di richiesta della garanzia  nonche'  nel
          contratto  di  finanziamento   stipulato,   le   condizioni
          economiche di maggior favore applicate  ai  beneficiari  in
          ragione dell'intervento del Fondo di garanzia per la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
                4. La dotazione del Fondo di garanzia  per  la  prima
          casa, di cui all'articolo 1, comma 48,  lettera  c),  della
          legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'  incrementata  di  290
          milioni di euro per l'anno 2021 e di 250  milioni  di  euro
          per l'anno 2022. 
                5. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 2, 3
          e 4 si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
                6.  Gli  atti  traslativi  a  titolo  oneroso   della
          proprieta' di "prime case" di abitazione, ad  eccezione  di
          quelle di categoria catastale A1, A8 e  A9,  come  definite
          dalla nota II-bis  all'articolo  1,  della  tariffa,  parte
          prima,  allegata  al   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti l'imposta di registro,  approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          gli atti traslativi o costitutivi  della  nuda  proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte
          ipotecaria e catastale se stipulati a  favore  di  soggetti
          che non  hanno  ancora  compiuto  trentasei  anni  di  eta'
          nell'anno in cui l'atto e' rogitato e che hanno  un  valore
          dell'indicatore  della  situazione  economica  equivalente,
          stabilito ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159, non superiore a 40.000 euro annui. 
                7. Per gli  atti  di  cui  al  comma  6,  relativi  a
          cessioni  soggette  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  e'
          attribuito agli acquirenti che non  hanno  ancora  compiuto
          trentasei anni di eta' nell'anno in cui l'atto e' stipulato
          un credito d'imposta  di  ammontare  pari  all'imposta  sul
          valore aggiunto corrisposta in relazione  all'acquisto.  Il
          credito d' imposta puo' essere portato in diminuzione dalle
          imposte   di   registro,   ipotecaria,   catastale,   sulle
          successioni e donazioni dovute sugli atti e  sulle  denunce
          presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero
          puo' essere utilizzato in  diminuzione  delle  imposte  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  dovute   in   base   alla
          dichiarazione  da  presentare  successivamente  alla   data
          dell'acquisto;   puo'   altresi'   essere   utilizzato   in
          compensazione ai sensi del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Il credito d'imposta in  ogni  caso  non  da'
          luogo a rimborsi. 
                8.  I  finanziamenti  erogati  per   l'acquisto,   la
          costruzione  e  la  ristrutturazione  di  immobili  ad  uso
          abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti
          di cui al comma 6 e sempreche' la sussistenza degli  stessi
          risulti  da  dichiarazione  della  parte  mutuataria   resa
          nell'atto di finanziamento  o  allegata  al  medesimo  sono
          esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di  registro,
          di bollo,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
          concessioni governative, prevista in ragione dello  0,25  %
          dall'articolo  18  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                9. Le disposizioni di cui  ai  commi  6,  7  e  8  si
          applicano agli atti stipulati nel periodo compreso  tra  la
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  il  31
          dicembre 2023. 
                10. In caso di insussistenza delle condizioni  e  dei
          requisiti per beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai
          commi 6, 7, 8 e 9 o di decadenza da dette agevolazioni, per
          il recupero delle imposte dovute e  per  la  determinazione
          delle sanzioni e degli interessi si applicano  le  relative
          disposizioni previste dalla nota  II  bis  all'articolo  1,
          della tariffa, parte prima, allegata al testo  unico  delle
          disposizioni concernenti l'imposta di  registro,  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n. 131 e dall'articolo 20 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
                11. Agli oneri derivanti  dai  commi  6,7,8,9  e  10,
          valutati in 347,34 milioni di euro per l'anno 2021 e 260,48
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 77. 
                12.  In  considerazione  delle  conseguenze   causate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per  le
          politiche giovanili, di cui all'articolo 19, comma  2,  del
          decreto legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248,  e'
          incrementato di 35 milioni di euro  per  l'anno  2021  allo
          scopo di  finanziare,  nel  limite  di  spesa  autorizzato,
          politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio
          giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti
          all'uso non consapevole delle piattaforme  digitali,  anche
          attraverso attivita' di assistenza e supporto  psicologico,
          azioni  volte  a  favorire  l'inclusione  e   l'innovazione
          sociale nonche' lo sviluppo individuale, la  promozione  di
          attivita' sportive per i giovani di eta'  inferiore  ai  35
          anni. 
                13. I criteri di riparto delle risorse del comma 12 e
          le modalita'  di  attuazione  degli  interventi  realizzati
          dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
          e dal sistema delle  Autonomie  locali  sono  definiti  con
          decreto del Ministro per  le  politiche  giovanili,  previa
          intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 35
          milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto  a  30
          milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo  77
          del presente decreto e, quanto a  5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma  7,
          del presente decreto.».